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1. All'articolo 75 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», dopo il comma 4 è inserito il seguente:
| «4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2».
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2. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;
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b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;
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c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso una delle imprese di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la
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| pianificazione generale dei trasporti per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI».
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3. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 5, primo periodo, le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594»;
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b) al comma 10, le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a euro 296».
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Art. 2.
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata).
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1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
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«1-bis. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
| 1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati
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| dal medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida, delle quali almeno 4 in autostrada e 2 in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
| 1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 122, comma 9.
| 1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis.
| 1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell'articolo 128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
| 1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis che guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo».
| 2. Con regolamento del Ministro dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introtti
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| dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive ed oggettive alle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.
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Art. 3.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente).
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1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) il comma 13 è sostituito dal seguente:
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«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice»;
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b) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
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«13-ter. Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
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Art. 4.
(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).
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1. All'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto
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1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
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legislativo 30 aprile 1992, n. 285», sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) il comma 1 è abrogato;
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a) identica;
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a-bis) al comma 2, le parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 km/h»;
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b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
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b) identico:
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«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dal 1o giugno 2007, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;
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«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;
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c) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;
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c) identica;
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d) al comma 5, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da lire centomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
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d) al comma 5, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
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Art. 5.
(Modifica all'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida).
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1. Al comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1,».
| 2. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 6.
(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di autoscuole).
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1. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare»;
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b) al comma 5, primo periodo, la parola: «biennale» è sostituita dalle seguenti: «triennale, maturata negli ultimi cinque anni»;
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c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni».
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di velocità dei veicoli).
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Art. 7.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli).
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1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate» sono inserite le seguenti: «, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati»;
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a) identica;
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a-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
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«6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità
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| devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno»;
b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
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b) identico:
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«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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«9. Identico.
| 9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»;
| 9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»;
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c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
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c) identico:
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«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate»;
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«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 179, commi 2-bis e 3, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata»;
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d) il comma 12 è sostituito dal seguente:
| d) identica.
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«12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
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2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Art. 3.
(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida).
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Art. 8.
(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo, n. 285 del 1992, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida).
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1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
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1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dai seguenti:
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«3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
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«Identico».
| 3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Dalla violazione delle disposizioni del comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione è da due a sei mesi».
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Art. 4.
(Modifiche in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme di comportamento del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
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Art. 9.
(Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di comportamenti durante la circolazione, di documenti di viaggio e di dispositivi, nonché modifiche alla tabella annessa all'articolo 126-bis).
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1. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
a) al comma 4, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato»;
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«Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
b) al comma 5, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485»;
c) al comma 6, le parole: «da lire trentamila a lire centoventimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 143 a euro 570»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570».
| 2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'Ispettorato del lavoro.
3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
| 4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione
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| si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento (CE) n. 561/2006.
| 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore ad un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
| 6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
| 7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
| 8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
| 9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
| 10. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
| 11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano
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| le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
| 12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507 nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.
| 13. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
| 14. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità
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| competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
| 15. Qualora l'impresa di cui al comma 14, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita o l'autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
| 16. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
| 17. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 14 e 15 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».
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2. Al primo periodo del comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «revoca della patente di guida».
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2. Il comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:
«22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi».
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3. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:
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a) al comma 3, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia
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«Art. 178 - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all'articolo
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dell'orario di servizio, salvo che il fatto costituisca reato»;
b) al comma 4, le parole: «o altera» e le parole: «, salvo che il fatto costituisca reato» sono soppresse.
| 179 sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1o luglio 1970 (AETR), e successive modificazioni. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) 561/2006.
| 2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'Ispettorato del lavoro.
3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
| 4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.
| 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore ad un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
| 6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
| 7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al
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| comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
| 8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dall'accordo di cui al comma 1 ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
| 9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
| 10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
| 11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
| 12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174.
| 13. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
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| 14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o ad altro titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».
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3-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
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«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».
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4. Alla tabella dei punteggi annessa all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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4. Alla tabella dei punteggi annessa all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 2» e «Comma 9 - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10»;
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a) identica;
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a-bis) al capoverso «Art. 173», dopo le parole: «Comma 3 - 5» sono inserite le seguenti: «Comma 3-bis - 5»;
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b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 4 - 10», «Comma 5 - 10» e «Comma 7 - 5»;
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b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
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c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse»;
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c) identica;
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d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono
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d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono
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sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 3 - 10» e «Comma 4 - 5»;
| sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
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e) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.
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e) identica.
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Art. 5.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).
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Art. 10.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).
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1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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1. All'articolo 186 del decreto legislativo del 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
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a) identico:
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«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
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«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto fino a due mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
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2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in idoneo luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ultimo caso, è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In caso di dissequestro prima della sentenza, il cancelliere del giudice che lo ha disposto, nel termine di quindici giorni, trasmette copia autentica del provvedimento di dissequestro all'organo di polizia competente per territorio rispetto al luogo in cui il veicolo è custodito affinché provveda al fermo amministrativo.
| 2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fermo restando l'importo delle ammende di cui al comma 2, la pena dell'arresto è fino a tre mesi e, se il conducente provoca un incidente stradale, fino a sei mesi. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da sei mesi a due anni ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Si applicano il quinto e il sesto periodo del comma 2.
| 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
| 2-ter. Identico.
| 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;
| 2-quater. Identico»;
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b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187»;
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b) identica;
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c) al comma 6, le parole: «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;
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soppressa;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
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c) identico:
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«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Se la violazione è commessa in
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«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in
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occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 ad euro 24.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
| occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizini di cui all'articolo 223»;
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c-bis) il comma 9 è abrogato.
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2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
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a) identico:
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«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato
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«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al
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è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
| reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
| 1-bis. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 186.
| Soppresso.
| 1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater»;
| 1-bis. Identico»;
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b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore»;
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b) identica;
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c) il comma 7 è abrogato;
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c) identica;
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d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
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d) identica.
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«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma
7. Con l'ordinanza con la quale è disposta
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la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis».
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Art. 11.
(Introduzione dell'articolo 187-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di controlli preventivi).
1. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«Art. 187-bis. - (Controlli preventivi sui conducenti titolari del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente). - 1. Al fine di verificare il permanere delle condizioni di idoneità alla guida professionale dei conducenti titolari del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti dispongono sui medesimi conducenti, nel rispetto della riservatezza personale, accertamenti sanitari non invasivi, periodici e a campione, volti ad accertare il non abituale consumo di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.
| 2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
| 3. Ove a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia riscontrata un'alterazione fisica o psichica correlata con l'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, viene disposta la sospensione per due mesi del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente».
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2. All'attuazione dell'articolo 187-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Art. 6.
(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
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Art. 12.
(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186, 187 e 187-bis del decreto legislativo n. 285 del 1982).
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1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati dall'articolo 5 della presente legge. Con il medesimo regolamento può essere anche prevista la costituzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di un comitato consultivo tecnico-scientifico per lo studio, l'individuazione e il periodico aggiornamento delle caratteristiche tecnico-operative dei test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché dei parametri di riferimento da porre a base di tale rilevazione.
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1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 10 della presente legge, nonché dell'articolo 187-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'articolo 11 della presente legge. Con il medesimo regolamento può essere anche prevista la costituzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di un comitato consultivo tecnico-scientifico per lo studio, l'individuazione e il periodico aggiornamento delle caratteristiche tecnico-operative dei test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché dei parametri di riferimento da porre a base di tale rilevazione.
| 2. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
| 2. Identico.
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Art. 13.
(Modifica all'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di comportamento in caso di incidente).
1. Al comma 8 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo
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| 186 o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 187».
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Art. 14.
(Modifiche agli articoli 202, 203, 204-bis e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta, di ricorsi e di immatricolazioni).
1. Al comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
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| 2. Al comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «giorni sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «giorni novanta».
| 3. Al comma 1 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
| 4. Il Governo provvede ad adeguare i termini fissati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ai nuovi termini stabiliti dagli articoli 202, 203 e 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
| 5. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 4-bis è abrogato.
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Art. 15.
(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso).
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1. Al secondo comma dell'articolo 589 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione
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| da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice».
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| 2. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
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3. Dopo il secondo comma dell'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:
«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice».
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Art. 16.
(Nuove norme finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza).
1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata o all'uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma 2, che riproducono:
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a) la descrizione della sintomatologia relativa alla concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata;
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